L'uscita autonoma degli alunni della scuola secondaria di primo Grado è stata interessata in questi mesi da profonde riflessioni al fine di armonizzare il sistema di responsabilità civile e penale (art. 2047-2048 c.c. e art. 591 c.p.) relative alla custodia e alla vigilanza dei soggetti minori di 14 anni.
"Il dovere di vigilanza, dell'istituto o di un suo incaricato che ha in affidamento il minore, si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori o è lasciato in luogo dove, secondo normalità, non sussistono situazioni di pericolo finché il minore rientri nell'ambito della sorveglianza dei genitori. La vigilanza, diligente ed attenta, del minore da parte dell'istituto deve proseguire finché ad essa si sostituisca la vigilanza, effettiva o potenziale, senza pericoli per il minore, dei genitori" (Corte di Cassazione, Sent. n. 5424/86).
Stante il diritto del bambino alla graduale acquisizione della propria autonomia, inteso come armonioso processo di crescita all'interno di un percorso di personalizzazione e socializzazione che tiene conto dell'età, delle capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni, si è posto un problema di riflessione sulla delicata disciplina che è stato affrontato in Senato tramite l'approvazione di un emendamento alla legge di bilancio con il quale si permette ai genitori di autorizzare le scuole all’uscita autonoma dei minori di 14 anni.
L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre u.s., stabilisce che i genitori, i tutori ed i soggetti affidatari dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possano autorizzare le istituzioni scolastiche a consentirne l’uscita autonoma al termine dell’orario scolastico. La stessa norma stabilisce che detta “autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza”.
Ecco il testo di legge: Art. 19 bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. »
La norma è entrata in vigore il 6 dicembre 2017. Pertanto, a decorrere da tale data, è necessario acquisire i provvedimenti di autorizzazione all'uscita autonoma. La scelta di autorizzare il minore all'uscita autonoma è configurata nelle legge come una facoltà rimessa alla prudente valutazione della famiglia, nell'ambito del diritto dovere di educare i figli, cioè nell'ambito della sua sfera educativa, con riferimento alla quale la scuola si pone in una atteggiamento di collaborazione e rispetto.
Quindi, è possibile per i genitori degli alunni della Scuola Sec. l° Grado “F.lli Cervi” autorizzare il/la proprio/a figlio/a all’USCITA AUTONOMA al TERMINE DELL’ORARIO SCOLASTICO, compilando il modulo allegato alla presente circolare.
Ai genitori viene richiesto di effettuare un’analisi ambientale sul percorso scuola-casa e di valutare le capacità dei minori ad assumere la responsabilità di tornare a casa da soli.
Il modello di autorizzazione dovrà essere consegnato al docente coordinatore di classe, compilato in ogni sua parte e corredato dei documenti di riconoscimento dei firmatari. Resta inteso che dette autorizzazioni dovranno essere rilasciate per ogni successivo anno scolastico.
Si ringraziano anticipatamente tutti per la consueta collaborazione. Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Origgi
In allegato: Modulo RICHIESTA PER AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA
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